Chi presenterà domanda entro il 30 ottobre 2021 godrà delle mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. A tutti gli altri, l’Assegno temporaneo sarà corrisposto a partire dal mese di presentazione della domanda e fino al 31 dicembre 2021
Manca poco tempo per presentare la domanda per l’assegno temporaneo, una prestazione transitoria, prevista dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, destinata alle famiglie in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ogni figlio minore di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo. La misura, finalizzata a dare un sostegno immediato alla genitorialità e alla natalità, è stata adottata in attesa dell’attuazione dell’assegno unico e universale che dovrà riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli. Ma occhio alle scadenze: coloro che presenteranno la domanda di Assegno temporaneo entro il 30 ottobre 2021 godranno delle mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. A tutti gli altri, l’Assegno temporaneo sarà corrisposto a partire dal mese di presentazione della domanda e fino al 31 dicembre 2021.
L’assegno spetta ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF):
- lavoratori autonomi;
- disoccupati;
- coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- titolari di pensione da lavoro autonomo;
- nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF.
L’assegno viene erogato in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all’aumentare del livello di ISEE (fino ad azzerarsi a 50.000 euro di ISEE ).
L’assegno è pagato mensilmente dall’INPS sulla base della domanda presentata, con le seguenti modalità:
- accredito su conto corrente;
- bonifico domiciliato presso l’ufficio postale;
- carta di pagamento con IBAN ;
- libretto postale intestato al richiedente.
Per inoltrare la richiesta, cliccare qui: https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-temporaneo-figli-minori
È possibile presentare la richiesta anche tramite CAF ed Enti di Patronato