Tutte le detrazioni fiscali per i figli che si possono ottenere anche dopo l’entrata in vigore da marzo 2022
L’Assegno Unico che sostituisce le detrazioni per figli a carico fino ai 21 anni non esclude gli sgravi IRPEF al 19% in dichiarazione dei redditi, nella quale si continuano a detrarre le spese dei figli (scolastiche, mediche, sportive…). Il chiarimento è inserito nel decreto Sostegni ter e risolve un dubbio interpretativo della norma sull’Assegno unico. Il DL Sostegni (articolo 19, comma 6, del dl 4/2022) esclude anche la possibilità per i figli maggiorenni che non rientrano nell’Assegno unico di essere considerati altri familiari a carico ai fini delle detrazioni fiscali.
Con le prime erogazioni dell’assegno unico da marzo, dunque, spariranno moltissimi bonus famiglia, tra i quali il bonus bebè e il bonus mamma domani (in verità già scaduto a fine 2021), gli assegni familiari, l’assegno temporaneo e le detrazioni per i figli a carico. Resterà comunque la possibilità di portare in detrazione nel 730 o nel modello Redditi del prossimo anno gli sconti fiscali riconosciuti per alcuni tipi di spese per i figli che risultano a carico dei genitori.
Alternatività tra assegno unico e detrazioni per figli a carico – In linea generale, le nuove disposizioni introducono una sorta di alternatività tra detrazioni per figli a carico (fino a 21 anni di età) e assegno unico, ma a causa di una formulazione legislativa non chiarissima si è reso necessario un raccordo con le altre disposizioni disciplinanti alcune detrazioni fiscali per familiari a carico ed è il veicolo legislativo del decreto Sostegni ter a risolvere alcune incertezze normative, completando così il quadro dell’impianto delle previsioni del nuovo welfare familiare.
Vediamo come: – In presenza di figli che non abbiano compiuto 21 anni di età, salvo particolari eccezioni, da marzo i genitori percettori dell’assegno unico non potranno più usufruire delle detrazioni per figli a carico ex art. 12 del TUIR. Ai sensi della nuova lettera c) dell’art. 12 del TUIR, la detrazione per figli a carico è stata infatti confermata solo “per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età pari o superiore a 21 anni”. In altri termini, l’assegno unico costituirà l’unico beneficio economico attributo alle famiglie:- con figli minorenni ovvero- con figli maggiorenni fino al compimento di 21 anni di età, sempreché questi ultimi siano studenti, lavoratori a basso reddito o in cerca di lavoro, nelle forme e nei limiti già sopra riportati.
E le altre detrazioni fiscali? – Non poteva, tuttavia, sfuggire che altre norme del TUIR richiamano la qualificazione di “figlio a carico” al fine di poter accordare altre detrazioni fiscali quali, ad esempio, le spese mediche, quelle scolastiche, etc., ai sensi dell’art. 15, comma 2, TUIR. Conseguentemente, con l’art. 19, comma 6, del decreto Sostegni ter viene ora introdotto un nuovo comma 4-ter nell’art. 12 TUIR grazie al quale “ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione”. In altri termini, viene ora espressamente confermato per legge che anche nel 2022 i genitori potranno ancora detrarre le spese sostenute per figli fino a 21 anni di età, ancorché per gli stessi dal prossimo marzo non spettino più le detrazioni fiscali per figlio a carico. Inoltre, per evitare che i figli di età compresa tra i 18 e 21 anni che non studiano, non lavorano, né lo cercano, potessero essere fiscalmente parificati ai cd. “altri familiari a carico”, il decreto ne esclude espressamente la possibilità. Va, infine, rammentato che i genitori di figli disabili con più di 21 anni, pur percependo il nuovo assegno, potranno continuare a fruire anche della detrazione fiscale per figli a carico, mentre il limite quantitativo di reddito per poter essere considerati “a carico” rimane invariato (reddito complessivo annuo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 2.840,51 euro o 4.000 euro, in relazione ai figli di età non superiore a 24 anni).